Statuto - A.S.D. MTB FORMELLO
STATUTO dell’Associazione Sportiva Dilettantistica MTB FORMELLO
Art. 1 (Denominazione e Sede)
E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica MTB FORMELLO, in breve “A.S.D. MTB FORMELLO” (di seguito associazione) con sede legale in Via di Monte Aguzzo 5, codice fiscale 97831280587.
Al momento ed in caso di iscrizione della società nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore, quando istituito, l’associazione acquisirà la denominazione di Associazione A.S.D. MTB FORMELLO ETS.
L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative, con delibera del Consiglio di amministrazione.
Art. 2 (Finalità)
L’associazione sportiva dilettantistica MTB FORMELLO nasce allo scopo di organizzare e promuovere lo sviluppo del ciclismo.
L’Associazione è fondata sull’osservanza di regole democratiche e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati che prevedono il rispetto e la centralità della persona, in armonia con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano ed è basata sul volontariato dei propri Soci.
L’Associazione si propone come obiettivo di stimolare e sostenere attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati.
In particolare l’attività avrà per oggetto l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi del co 1 lettera t art 5 dl 117/2017.
L’associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale a norma dell’art 6 dl 117/2017.
L’Associazione non ha fini di lucro non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la sua vita.
Eventuali proventi derivanti dalle sue attività e dalle quote associative, al netto delle spese, saranno utilizzati per ogni esigenza dovuta allo sviluppo delle attività stesse o per sostenere iniziative di beneficenza, con l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 3 (Compiti e Obiettivi)
L’Associazione si propone di:
1. Organizzare e promuovere manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali anche giovanili ed amatoriali
2. Gestire attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva nonché la formazione e l’aggiornamento tecnico- sportivo dei propri atleti e tecnici
3. Promuovere e formare squadre di atleti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionale ed internazionali
4. Promuovere incontri tra i soci per il piacere di praticare il ciclismo insieme promuovere ed organizzare eventi, tornei, raduni o semplici incontri didattici ed amichevoli di carattere ludico aperti a tutta la cittadinanza;
5. favorire e organizzare qualunque altra attività del tempo libero come organizzazione e partecipazione a manifestazioni e/o eventi riconducibili al ciclismo, promuovere attività ricreative e ludiche coinvolgenti la popolazione in tutti i luoghi possibili;
6. promuovere i principi del fair play e della convivialità fra i partecipanti;
7. produrre documentazione scientifica e tecnica per l’aggiornamento e il perfezionamento sportivo dei soci;
8. la promozione, la difesa e la conservazione del territorio e tutte le attività culturali, turistiche, formative e ricreative annesse;
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:
1. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima;
2. promuovere ed organizzare manifestazioni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
3. richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbonamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
4. gestire, anche in collaborazione con terzi, immobili, impianti sportivi, aree ricreative ed ogni bene che consenta la pratica sportiva;
5. individuare percorsi ciclabili e formulare proposte agli enti locali per la fruizione del territorio mediante l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto sostenibile che per attività sportiva o svago.
6. svolgere in via marginale, accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
7. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
8. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali
9. con il limite delle attività riservate per legge o per regolamento, in modo non prevalente e senza la possibilità di rivolgersi nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile o necessaria e pertinente al proprio scopo associativo. Il tutto nel rispetto della normativa vigente.
10. svolgere le attività nell’osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni sportive alle quali l’associazione intenderà aderire e/o dell’ente di promozione sportivo e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. alle quali la società intenderà aderire.
Svolgere tutte le discipline ammesse al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, quali Ciclismo Bmx, Ciclismo Ciclismo su pista, Ciclismo Ciclismo su strada, AX006 Ciclismo Trial, Ciclismo Ciclo-cross, Ciclismo Mountain bike, Ciclismo BMX free style, Ciclismo Indoor Cycling (Artistic Cycling – Cycle Ball), Ciclismo Cycling for All e Master, Ciclismo Cicloturismo);
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) delle Federazioni Nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate o Enti di promozione sportive e si impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto e relative norme di funzionamento, le norme degli statuti e regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
In particolare, l’associazione per sé e per I propri soci: riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare delle Federazioni sportive alle quali intenderà aderire e dell’ente di promozione sportiva prescelto;
Si impegna a pagare le quote d’affiliazione e le quote associative stabilite dalle Federazioni sportive alle quali la società intenderà aderire;
Prende atto che condizione indispensabile per essere socio di essa società è un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Art. 4 (Volontariato)
L’associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’attività di volontariato sarà regolamentata in base a quanto previsto dall’art. 17 Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Art. 5 (Assicurazione obbligatoria)
Qualora l’associazione si avvalga di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità’ civile verso i terzi nel rispetto dell’art 18 Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche.
Art. 6 (Attività dei Soci)
L’attività dell’associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali degli associati.
Art. 7 (Soci – Diritti e Doveri)
L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio di amministrazione dell’associazione per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, dietro versamento della quota sociale e annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
L’interessato che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell’Assemblea, che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto e ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni finché il numero di associati non risulti essere superiori ai limiti previsti dall’art 24 Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche.
Ciascun socio avrà diritto di esaminare i libri sociali a norma dell’art 15 co 3 DL 117/2017
Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciuti tali dal Consiglio di Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita dell’associazione; il riconoscimento è perpetuo, da diritto ad assistere, senza diritto di voto, all’Assemblea dei Soci, comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.
Non possono essere soci coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre federazioni per illecito sportivo o frode sportiva,
Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte.
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua;
c) esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’associazione.
I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati e saranno cancellati dal libro soci.
Art. 8 (Organi)
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) L’Organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione);
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 9 (L’Assemblea dei Soci)
L’Assemblea:
a) rappresenta l’università dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto;
b) ha il compito di:
– nomina e revoca dei componenti degli organi sociali
– nomina e revoca dei soggetti revisori legali dei conti
– approva il bilancio
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
– delibera sull’esclusione degli associati
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
– delibera lo scioglimento, le trasformazioni, la fusione o la scissione dell’associazione
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
L’Assemblea Ordinaria:
a) è convocata almeno due volte l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul bilancio consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio di amministrazione o dei soci;
b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo;
c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato;
d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede dell’Associazione, o all’Albo Pretorio del Comune, d’intesa con il Consiglio di amministrazione che stabilirà le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
L’Assemblea Straordinaria:
L’assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione e delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sull’esclusione degli associati ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede dell’Associazione, o all’Albo Pretorio del Comune. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o di almeno un terzo dei soci.
E’ valida in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i tre quarti dei soci iscritti.
In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal ‘ Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
Art. 10 (L’organo di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione:
E’ è formato da un numero di membri da tre a undici con massimo tre surroghe, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. Possono essere eletti per la maggioranza fra tutti i soci, sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza.
Non potranno candidarsi per essere eletti coloro che ricoprano altra carica sociale in altre società ed associazioni sportive.
Resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
Gli amministratori qualora l’associazione si iscrivesse al Registro Unico Nazionale del terzo settore (Runts), entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l’iscrizione al Runts indicando il rappresentante dell’ente con amm.ne congiunta o disgiunta.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Gli amministratori rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi degli art. 28, 29 Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche.
Si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
Stabilisce la quota sociale annuale da versare;
Predispone i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
Bilancio dell’associazione.
Spetta al Consiglio la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di esercizio (eventualmente redatto nella forma del rendiconto per cassa sulla base delle soglie previste per legge) e del bilancio sociale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla nota integrativa che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie a norma di quanto indicato nell’art 13 del dl 117/2017.
I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.
Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11 (L’Organo di Revisione e Organo di Controllo)
Laddove vengano superati i limiti previsti degli art. 30 e 31 Dlgs 3/7/2017 n 117 e successive modifiche dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Art. 12 (Patrimonio)
Il Patrimonio Sociale dell’Associazione è costituito:
⦁ dalle quote annuali e contributi versati dai Soci;
⦁ eredità, donazioni e legati;
⦁ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
⦁ da contributi dello Stato, delle regioni, di Enti Locali, e di Enti ed Istituzioni pubbliche e Privati finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
⦁ da contributi di organismi internazionali e dell’Unione Europea;
⦁ da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
⦁ da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
⦁ da contributi per consulenze, studi, ricerche, seminari, convegni e simili;
⦁ da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
⦁ da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale
Art. 13 (Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro)
1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività’ svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art.14 (Scioglimento Associazione)
L’Assemblea dei Soci, in caso di scioglimento dell’Associazione, determinerà le modalità di liquidazione o impedimento e nominerà un liquidatore scelto esclusivamente nell’ambito dei Soci Ordinari.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, a norma di quanto previsto dal DL.GS 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, qualora l’associazione venga iscritta al Runts tale devoluzione sarà soggetta al parere favorevole dello stesso.
Art.15 (Controversie)
Qualsiasi controversia tra i Soci o tra essi e l’Associazione o tra questi e il Presidente, anche attinenti all’interpretazione del presente statuto, sarà demandata alla decisione dell’Assemblea dei soci ed essa giudicherà pro bono et aequo e le sue decisioni sono inappellabili.
Art.16 (Modifiche statutarie)
Le disposizioni del presente statuto sono modificabili, a istanza del Consiglio di amministrazione o della maggioranza dei Soci. Le proposte di modifica sono depositate a impulso dei proponenti presso la sede sociale e rese pubbliche mediante affissione. Decorso 15 giorni da essa, il Presidente procederà all’indizione di un’assemblea straordinaria dei Soci, per deliberare sull’approvazione delle proposte di modifiche statutarie. In caso di approvazione le modifiche sono immediatamente efficaci. Copia dello statuto è depositata a cura del Presidente presso la sede sociale per almeno un mese.
Legge applicabile
Per quanto non previsto nel presente statuto e nell’atto costitutivo, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile in tema di associazioni, dalle altre leggi speciali applicabili nonché i regolamenti previsti per l’Ente o Federazione Sportiva ai quali l’associazione possa essere affiliata.
Il presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea del 18/07/2021.